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Pubblicato il 17/12/2016 11:11

Trasporto studenti disabili, la Consulta bacchetta la legge dell'Abruzzo

 La compartecipazione delle Regioni alle spese per importanti servizi sociali tutelati dall'art. 38 della Costituzione non puo' essere condizionata dalle disponibilita' finanziarie al punto tale che il contributo diventi incerto e aleatorio, mettendo a rischio il servizio stesso, magari a vantaggio di spese facoltative. La afferma una sentenza della Corte Costituzionale dichiarando illegittima una norma contenuta nella legge 78/1978 della Regione Abruzzo, che per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, prevede che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo "nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa". Proprio quest'ultimo passaggio e' stato ritenuto incostituzionale dai giudici, che hanno esaminato la disposizione su richiesta del Tar Abruzzo, accogliendo i rilievi mossi. "Si deve ritenere - si legge nella sentenza, relatore il giudice Giulio Prosperetti - che l'indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia gia' condizionato, l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale". La disposizione rende "generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di tali diritti". E questo "determina un vulnus". La sentenza riporta i dati storici della contribuzione regionale, da cui emerge che nel 2008 le Province abruzzesi hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%), nel 2009 del 18%, nel 2011 del 26%, nel 2012 del 22%. "Palese - afferma la sentenza - e' la lesione della effettivita' del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l'assoluta discontinuita' delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento". 

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