"Da questa mattina sono in Commissione Bilancio per seguire i lavori della legge stabilita' e l'iter di tre emendamenti che ho presentato nel pacchetto 'ricostruzione L'Aquila e cratere'. Si tratta degli emendamenti 21.60, 26.5 e 26.11". Lo dichiara la senatrice Stefania Pezzopane. "Il primo - spiega Pezzopane - riguarda la riparazione degli edifici di culto non vincolati, perche' di recente costruzione. Le attivita' di riparazione o ricostruzione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recita l'emendamento - La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente e' effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di stazione appaltante. Nel procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" "Gli altri due emendamenti - continua ancora Pezzopane - riguardano i precari dei comuni del cratere (26.11) e i dipendenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, USRA e USRC (26.5). Per i precari dei comuni del cratere, i cui contratti scadono a fine anno, a differenza di quelli del Comune dell'Aquila, gia' scaduti a fine settembre, si dispone la proroga o il rinnovo per gli anni 2016 e 2017 'al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata'. Infine il terzo emendamento riguarda la proroga per un ulteriore triennio dei dipendenti degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e del cratere. L'emendamento prevede che i dipendenti a tempo determinato 'possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato'.
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