Si e' chiusa al tribunale civile di Pescara, la fase dell'audizione dei testimoni nell'ambito della causa di lavoro intentata da 17 ex dipendenti di Attiva, nei confronti dell'azienda municipalizzata che si occupa di pulizia e raccolta rifiuti in citta'. Complessivamente sono 62 i lavoratori che hanno fatto ricorso alle vie legali per chiedere la conversione del contratto dal tempo determinato al tempo indeterminato. Il giudice Massimo De Cesare ha fissato la data per la discussione e la sentenza al 10 febbraio 2017. Gli ex precari di Attiva, oggi rimasti senza occupazione, erano stati assunti a partire dal biennio 2007-2008, tramite agenzie interinali, con contratti di somministrazione a tempo determinato, rinnovati per periodi di 3 o 6 mesi fino allo scorso anno. I legali dei ricorrenti, Carlo Alfani e Fabio Di Paolo, hanno chiesto la nullita' dei contratti, per frode alla legge e per nullita' della causale apposta sui contratti, con la quale e' stata giustificata la scadenza degli stessi. La difesa di Attiva, affidata a Osvaldo Galizia e Luca Grossi, ha messo in rilievo la necessita' dell'azienda, per esigenze di tipo lavorativo, di assumere ulteriore personale in determinate stagioni dell'anno. Inoltre i legali di Attiva hanno evidenziato la cronica carenza di personale dell'azienda, che in sostanza provvedeva a ulteriori assunzioni temporanee di personale sulla base dei budget trimestrali che il Comune di Pescara metteva a disposizione. Secondo Alfani e Di Paolo, pero', tali elementi non giustificherebbero il ricorso a prestazioni lavorative di tipo continuativo, durate diversi anni e interrotte solo per pochi giorni ogni 3 o 6 mesi. La difesa dell'azienda, inoltre, aveva presentato un'eccezione preliminare, invocando la decadenza dell'azione legale sulla base della legge Fornero, che impone di impugnare i contratti entro un termine di 60 giorni. Secondo i legali dei lavoratori, pero', l'eccezione non puo' essere accolta, in quanto la legge Fornero e' del luglio 2012, mentre i contratti dei ricorrenti sono stati stipulati nel 2007 e nel 2008. Il giudice, all'inizio del dibattimento, si era riservato di esprimersi sull'eccezione nell'ambito della discussione conclusiva.
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