"Le motivazioni della sentenza si allineano pedissequamente alle altre statuizioni, che, valorizzando anche aspetti penalmente irrilevanti, come i tradimenti e le bugie di Parolisi, nulla hanno concesso allo stesso". Lo affermano gli avvocati di Salvatore Parolisi, Nicodemo Gentile e Federica Benguardato. "La decisione in oggetto, nel negare le attenuanti generiche, si connota ancora per l'estremo rigore, nonostante i giudici perugini, in altre occasioni, relativamente a vicende non meno gravi, si sono mostrati piu' indulgenti. Valuteremo se ricorrere o meno in Cassazione". Salvatore Parolisi, di recente e' stato trasferito dal carcere di Teramo a quello militare di Santa Maria Capua Vetere.
"Parolisi - scrivono i giudici perugini - negli ultimi mesi aveva tenuto una condotta particolarmente riprovevole sia sul versante del rapporto coniugale che sul versante extraconiugale con l'ex allieva". I magistrati parlano di doppiezza e falsita' di Parolisi per aver promesso alla moglie Melania la fine della relazione con l'amante che invece era continuata. "In realta', nei giorni che avevano preceduto l'omicidio e ancora il giorno stesso del delitto - scrivono nelle motivazioni della sentenza i giudici - almeno fino all'uscita da casa, la povera vittima non aveva avuto dal marito alcuna comunicazione in tal senso a dimostrazione del fatto che Parolisi era soggetto incapace di comportamenti leali e trasparenti oltre che moralmente consoni. Se si tratto' di dolo d'impeto, cioe' di esplosione di un intento omicida previamente coltivato e programmato, e' d uopo rilevare che Parolisi stesso era posto nella condizione idonea a quell'esplosione proprio per la situazione che si era venuta a creare nel rapporto con l'una e l'altra donna. La povera vittima era stata avvertita come un fastidioso ostacolo e come un pericolo, in ragione delle conseguenze per la carriera dell'uomo che sarebbero potute discendere da una reazione di lei".
Sempre nelle motivazioni, i giudici umbri non fanno sconti sulle attenuanti richieste dalla terna difensiva. Si parla di "mancanza di freni inibitori" nella reiterazione delle coltellate (35) che indica la "mancanza di assoluta pieta' verso la donna". Sempre per i magistrati Parolisi non fu affatto collaborativo con gli investigatori, "non ha ammesso gli addebiti, non ha palesato segni di resipiscenza, non ha fornito alcun contributo utile alla verita'. Le bugie di Parolisi si riflettono su tutti i versanti". Parolisi venne condannato in primo grado all'ergastolo, in appello all'Aquila a 30 anni. La Cassazione, eliminando l'aggravante della crudelta', confermo' le altre contestazioni e invio' gli atti alla Corte d'assise d'appello di Perugia per la rideterminazione della pena.
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