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Pubblicato il 18/02/2016 21:09

Processo Sanitopoli, per i giudici d'Appello Angelini e' credibile

Del Turco : sentenza di assoluzione "travestita" da condanna

"Ritiene la Corte che non possa essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilita' soggettiva ed oggettiva di Angelini". E' uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza di condanna della Corte d'Appello dell'Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, a carico dell'ex presidente della Giunta regionale abruzzese, Ottaviano del Turco, nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta 'sanitopoli' abruzzese. Il gia' ministro delle Finanze e presidente della Commissione Antimafia, arrestato per questa vicenda il 14 luglio 2008, in secondo grado, lo scorso 20 novembre, e' stato condannato per associazione per delinquere per induzione indebita, (la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino) a 4 anni e due mesi di carcere. In primo grado (il 22 luglio 2013) era stato condannato a 9 anni e sei mesi. Mentre il grande accusatore, Vincenzo Maria Angelini in appello e' stato assolto dall'accusa di corruzione (in primo grado era stato condannato a 3 anni e sei mesi). Secondo la Corte "la questione sollevata da molte delle difese degli imputati appellanti e relativa alla qualificazione di Angelini in termini di chiamante in reita' o in correita' non assume un particolare rilievo nella presente vicenda processuale per piu' ordini di ragioni". A tal proposito i giudici osservano che "Angelini, pur essendosi sempre dichiarato e ritenuto vittima di fatti concussivi o, comunque, illeciti commessi da altri nei suoi confronti, ha, in concreto, con le sue dichiarazioni, riferito fatti oggettivamente tali da esporlo a possibili accuse a suo carico, cosa poi effettivamente verificatasi sia nell'ambito del presente processo, sia attraverso l'accertato avvio, da parte di altre autorita' giudiziarie, di ulteriori procedimenti penali nei suoi riguardi (ad esempio per il reato di bancarotta fraudolenta, processo quest'ultimo gia' definito in primo grado), comunque collegati alle vicende dell'attuale procedimento penale"

 Sotto il profilo della credibilita' soggettiva dell'ex titolare della clinica Villa Pini, "e, in particolare, della sua personalita'", i giudici aquilani, osservano che "seppure non puo' sottacersi come, in base al suo stesso racconto ed al di la' di quanto dal medesimo sostenuto, emerga non solo un quadro di diffusa illiceita' di comportamenti tenuti da quest'ultimo, negli anni in riferimento, nei rapporti con politici ed amministratori regionali, tutti connessi alla sua attivita' imprenditoriale nel campo della sanita' privata, ma anche una oggettiva rilevante attivita' di distrazione di denaro contante dalle casse e dai conti delle proprie aziende, attivita' quest'ultima in parte anche oggetto di imputazioni nel presente procedimento, tuttavia, a giudizio della Corte, tale rilievo non puo', di per se', ritenersi come necessariamente sintomatico di complessiva inattendibilita' del narrato, dovendo e potendo in proposito soccorrere comunque l'esame degli ulteriori criteri valutativi come in precedenza richiamati, quali delineati dalla giurisprudenza di vertice; d'altra parte, non puo' sottacersi che, in ogni caso, Angelini ha finito con l'esporre circostanze e fatti comunque vissuti in prima persona e che, al di la' della qualificazione ad essi attribuita dal chiamante in termini di liceita' del proprio comportamento, egli non poteva ragionevolmente ignorare che avrebbero potuto assoggettarlo, come poi di fatto avvenuto, a conseguenze personali anche sul piano penale"

Per quanto riguarda la credibilita' oggettiva di Angelini, la Corte sostiene che le sue dichiarazioni "rispondono positivamente al requisito della precisione, avendo quest'ultimo fatto riferimento, nel suo narrato, a fatti e circostanze precisi che trovano un significativo aggancio nel succedersi delle vicende politiche, legislative ed amministrative relative al periodo di volta in volta interessato dalle sue dichiarazioni". Tra le altre cose, i giudici aquilani evidenziano che l'ex imprenditore della sanita' "al momento delle dichiarazioni eteroaccusatorie non era sottoposto a misure cautelari di alcun tipo, sicche' non sussisteva neppure tale ulteriore profilo potenzialmente utilitaristico a giustificare, quand'anche su un piano meramente logico, la maturata volonta' di 'aprirsi' con gli inquirenti". "Le dichiarazioni rese da Angelini - scrivono ancora i giudici - nelle varie fasi del procedimento risultano assistite, a giudizio della Corte, da molteplici riscontri esterni, che, indipendentemente, in questa fase, da ogni possibile valutazione circa la loro natura individualizzante e specifica alla luce dei principi giurisprudenziali, costituiscono di certo quantomeno elementi significativamente idonei, comunque, a rafforzare la credibilita' oggettiva del dichiarante

"Ritiene la Corte che gli elementi probatori in atti siano insufficienti, anche alla luce dei principi in diritto sopra esposti al fine di consentire di affermare la penale responsabilita' degli imputati" . Cosi' i giudici aquilani motivano l'assoluzione dell'ex governatore abruzzese Ottaviano Del Turco, del consigliere regionale del Pd Camillo Cesarone e dell'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale Lamberto Quarta, da diversi capi di imputazione. Anche per Cesarone e Quarta c'e' stato uno sconto di pena in appello: al primo sono stati inflitti 4 anni (9 anni in primo grado) al secondo 3 anni (6 anni e 6 mesi in primo grado) "Il che - proseguono i giudici - non sta ovviamente a significare che per detti reati Angelini abbia mentito, o che debba, in relazione a cio', essere ritenuto nel complesso un dichiarante inaffidabile; ma, unicamente, che il suo racconto, nom puo' ritenersi sufficiente per pervenire ad una pronuncia di condanna per tali delitti 'al di la' di ogni ragionevole dubbio'". Per quanto riguarda invece la tangente da 200 mila euro che Angelini avrebbe consegnato il 2 novembre 2007 a Del Turco nella casa di Collelongo uscendo con una busta di mele, la Corte, nel confermare la condanna emessa in primo grado relativa a questo episodio, ritiene che "per tutto il complesso di elementi testimoniali e tecnici esposti, nonche' per tutte le altre argomentazioni di logica, debba considerata dimostrata in fatto la contestazione di cui al capo 39, per la quale gli imputati Del Turco e Cesarone sono stati condannati in primo grado. Ne' tale conclusione puo' ritenersi scalfita delle obiezioni difensive dell'imputato Del Turco in ordine al mancato rintraccio nella sua disponibilita' dei flussi di denaro contante che ha costituito oggetto di questa e delle altre dazioni di cui e' stato destinatario il predetto imputato. L'argomento, infatti, pur potenzialmente suggestivo, risulta fallace essendo privo di rilevanza probatoria tanto positiva che negativa, e cio' in quanto, da un lato, dalla mancata prova di fatto non puo' desumersi l'assunto che quel fatto non si e' verificato o si e' verificato in circostanze diverse ed incompatibili con la tesi contraria, dall'altro risultando dimostrata nel presente processo la capacita' dell'imputato di movimentare ingenti somme di denaro contante non facendole transitare sui propri conti correnti". Per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere, i giudici ritengono che "le emergenze probatorie dimostrano come le molteplici azioni delittuose riferibili agli imputati, perpetrate ripetitivamente e con serialita', nonche' gli altri fatti non ritenuti, per varie ragioni, costituire di per se' fattispecie delittuose, non siano il frutto di una collaborazione occasionale fra vari soggetti rivestiti di funzioni istituzionali, apprezzabile soltanto in termini di concorso di persone nei vari reati sin qui esaminati, quanto piuttosto l'esecuzione di un vero e proprio programma delittuoso munito dei caratteri della indeterminatezza e illimitatezza; finalizzato a generare, attraverso la possibilita' di incidere sulle scelte nel settore sanitario della Regione; nei titolari di case di cura private una condizione di soggezione e subalternita' psicologica, in modo da pretendere ed ottenere, in particolare da Angelini, cui veniva prospettata costantemente la delicatezza della situazione del gruppo Villa Pini, promesse e consegne ripetute di ingenti somme di denaro o altre utilita' in favore dei componenti del sodalizio criminoso". Del Turco, secondo i giudici, sarebbe stato destinatario nel complesso di tangenti per 850 mila euro.

La risposta di Ottaviano Del Turco

 

"L'accusa risulta semplicemente demolita da questa sentenza, che a me pare piuttosto una sentenza di assoluzione travestita da sentenza di condanna". Lo scrive in una nota l'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, commentando le motivazioni della Corte d'Appello dell'Aquila della sentenza di secondo grado del processo 'Sanitopoli' in base alla quale venne condannato a 4 anni e due mesi di reclusione per induzione indebita, la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino. Nelle motivazioni, si legge, tra le altre cose che, secondo la Corte, "non puo' essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilita' soggettiva e oggettiva di Angelini". "Il signor Angelini aveva raccontato di essere stato costretto per ben 27 volte a portarmi affannosamente denaro nella mia casa di Collelongo - ricorda Del Turco -. La Corte ha ritenuto insussistenti ben 23 episodi contestati in 18 capi di imputazione. Dunque, di 6,2 milioni di euro che questo signore ha raccontato di avermi consegnato in poco meno di due anni, la Corte di Appello ne salva una quota irrisoria - prosegue l'ex governatore - e' superiore alle mie capacita' di comprensione come sia anche solo astrattamente possibile selezionare quattro episodi asseritamente corruttivi, tra di loro temporalmente isolati, senza nessuna logica o coerenza rispetto alla attivita' amministrativa espletata dalla mia Giunta, ritenendoli provati, e, al tempo stesso, giudicati insussistenti gli altri 23, fatta salva comunque la credibilita' del mio accusatore". Confermando la volonta' di proseguire la battaglia, Del Turco annuncia che "di cio' si occuperanno i miei difensori nel ricorso per Cassazione, che si celebrera' a Roma, lontano, per quanto possibile, dalle atmosfere, dagli umori, dai condizionamenti, che hanno pesato come macigni sulla dinamica degli atti processuali". L'ex ministro definisce, poi, "ancora piu' incredibili le strabilianti dichiarazioni di chi ha detto, all'indomani della lettura del dispositivo, che la sentenza avrebbe nella sostanza fatto salvo l'impianto accusatorio".

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