"La Corte di Appello di L'Aquila accoglie la tesi da sempre sostenuta dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: i redditi da partecipazione in società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della gestione commercianti e artigiani". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. "I redditi da partecipazione in società di capitali -precisa- non vanno assoggettati a contribuzione della gestione commercianti e artigiani Inps. Lo ha chiarito la Corte di Appello di L'Aquila con due sentenze gemelle nel confermare le sentenze del Tribunale di Pescara, smentendo quanto sostenuto dall'Inps con la circolare numero 102 del 12 giugno 2003 e avallando la tesi da sempre sostenuta dai consulenti del lavoro". "L'ente previdenziale con la circolare -ricorda il Consiglio dei consulenti- riteneva che per i soci lavoratori di srl, iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci".
Detta base imponibile, continua il Consiglio di categoria, "rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo". "Di diverso avviso l'Istituto nazionale di previdenza, il quale ha sempre rivendicato i contributi previdenziali su questi redditi", precisa. In attuazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Appello di L'Aquila, secondo il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ''si aspetta ora un intervento dell'Inps attraverso l'emanazione di una circolare volta a dare disposizioni alle sedi provinciali per annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali, quali le srl, evitando un inutile e dispendioso contenzioso giudiziario''
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