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Pubblicato il 29/12/2015 10:10

TAR Abruzzo: la legittimita' del sistema concessorio-autorizzatorio è ribadita da diverse sentenze

"Il sistema concessorio-autorizzatorio, imposto dall'ordinamento nazionale in materia di attivita' di raccolta di scommesse, e che fa perno sull'art. 88, Tulps, non e' in contrasto con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli artt. 43 e 49 del Trattato Ce". A ribadirlo ancora una volta e' questa pronuncia del Tar Abruzzo che ha respinto il ricorso di diversi esercenti di Collecorvino, nel pescarese, che si erano visti negare l'autorizzazione della Questura perche' collegati ad un bookmaker estero privo di concessione. "L'attivita' di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l'autorizzazione di Pubblica sicurezza di cui all'art. 88, Tulps con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non puo' essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale - hanno ribadito i giudici abruzzesi sottolineando come - "l'attivita' demandata al Questore e' vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalita' dell'Amministrazione che, in assenza della concessione, e' tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge". Concludono infine che "il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimita' e' stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse"

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