Roberto Bertuzzi, consulente del tribunale di Pescara, illustra tutte le opportunità per accelerare la liquidazione di un danno nel caso di sinistro stradale. La mediazione, i comportamenti da tenere, le trappole da evitare e le azioni da compiere per arrivare il prima possibile alla definizione della pratica.
Cosa comporta, ai fini del risarcimento, il D.L. 21/06/2013, n. 69 riguardante la nuova mediazione?
In caso di mancato accordo all'esito del contatto con il Perito assicurativo, la parte danneggiata può ricorrere, con l'ausilio di un Legale, al procedimento di mediazione che, nell'intendimento della legge, dovrebbe "sfoltire" il cumulo di processi in corso nei Tribunali e negli Uffici dei Giudici di Pace. Com'è noto, i Giudici dei Tribunali hanno in corso un numero esorbitante di cause riguardanti soprattutto i sinistri stradali. Tra quest'ultime, le più ricorrenti sono quelle che riguardano l'incompatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti.
Infatti il riscontro dei punti d'urto mette quasi sempre in discussione la veridicità del sinistro, con conseguente mancato o parziale risarcimento.
Sarebbe opportuno per il danneggiante ed il danneggiato eseguire alcune foto nell'immediatezza dell'incidente, che evidenzino non solo i danni, ma anche il teatro del sinistro, così da non incorrere in contestazioni in sede di perizia.
Per un rapido risarcimento quale comportamento deve avere il danneggiato?
Nell'incidente stradale ci sono sempre due responsabili. Infatti, secondo il Codice della strada, in un incidente stradale ciascuno dei conducenti dei veicoli concorre in modo uguale a produrre i danni, fino a prova contraria e cioè fino a che uno dei due responsabili non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Per accelerare l'iter burocratico del risarcimento, è bene compilare il modulo di "constatazione amichevole di incidente" e adoperarsi per agevolare quanto più possibile il perito della Compagnia di Assicurazione nell'espletamento dell'incarico peritale, ovvero:
1° - avvisare formalmente il proprio Assicuratore
2° - mettere l'auto a disposizione per almeno una settimana
3° - se l'auto è un mezzo di lavoro, far eseguire le riparazioni del caso, fotografando diligentemente le varie fasi dell'intervento
4° - Ove possibile, contattare direttamente il perito assicurativo
Qual è la responsabilità della Pubblica Amministrazione - quale custode dei beni pubblici, nei confronti dell'utente della strada.
La Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità della P.A. sussiste nei confronti dell'utente della strada allorquando il bene demaniale o patrimoniale origini l'evento dannoso.
La Suprema Corte ha ribaltato l'orientamento precedente ed ha addossato alla P.A. l'onere della prova.
Attualmente, per omessa o insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, viene applicato l'art. 2051 del codice civile che recita: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Per ulteriori informazioni: robertobertuzzi38@gmail.com
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