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Pubblicato il 14/06/2016 20:08

Approvata la legge per il "Dopo di noi"

Il provvedimento sul 'Dopo di noi' e' legge. Le nuove norme introducono importanti novita' in materia di facilitazioni per persone disabili, a partire dall'istituzione di un Fondo di assistenza, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Inoltre, le nuove norme prevedono esenzioni ed agevolazioni tributarie per una serie di 'negozi giuridici', destinati in favore di disabili gravi, tra cui la costituzione di trust o di fondi speciali. 
   FINALITA' DELLA LEGGE: le norme sono dirette a favorire il benessere l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilita'. Piu' specificamente, destinatari delle previste misure di assistenza cura e protezione sono le persone con disabilita' grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi e rafforzano quanto gia' previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. 
   DESTINATARI: Secondo i dati forniti dall'Istat la possibile platea di beneficiari delle norme sul 'Dopo di noi' e' collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. 
   PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate percio' al coordinamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza). Un ruolo rilevante e' svolto dal welfare locale, al quale e' affidata l'erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilita'.

DISABILITA' GRAVE: la legge introduce la nozione di 'disabilita' grave' per definire i dstinatari degli interventi e individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse del Fondo per l'assistenza. 
   FONDO PER L'ASSISTENZA: viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave e disabili prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017; e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'accesso alle misure di assistenza cura e protezione del Fondo e' subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi. Il Fondo e' destinato, ad esempio, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialita' diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare, o a realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze. 
   DETRAIBILITA' SPESE POLIZZE ASSICURATIVE: viene elevato il limite di detrazione dall'imposta Irpef da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilita' grave. La Relazione tecnica del governo stima, sulla base dei dati Istat, una platea di soggetti interessati pari a circa 143.000 persone. 
   AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI: sono previste esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti 'negozi giuridici', destinati in favore di disabili gravi: costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica; costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario puo' essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione.

CAMPAGNE INFORMATIVE E RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO: la legge affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi del sostegno familiare, nonche' alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla finalita' di favorire l'inclusione sociale dei disabili. Inoltre, la legge dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge

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