La compartecipazione delle Regioni alle spese per importanti servizi sociali tutelati dall'art. 38 della Costituzione non puo' essere condizionata dalle disponibilita' finanziarie al punto tale che il contributo diventi incerto e aleatorio, mettendo a rischio il servizio stesso, magari a vantaggio di spese facoltative. La afferma una sentenza della Corte Costituzionale dichiarando illegittima una norma contenuta nella legge 78/1978 della Regione Abruzzo, che per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, prevede che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo "nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa". Proprio quest'ultimo passaggio e' stato ritenuto incostituzionale dai giudici, che hanno esaminato la disposizione su richiesta del Tar Abruzzo, accogliendo i rilievi mossi. "Si deve ritenere - si legge nella sentenza, relatore il giudice Giulio Prosperetti - che l'indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia gia' condizionato, l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale". La disposizione rende "generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di tali diritti". E questo "determina un vulnus". La sentenza riporta i dati storici della contribuzione regionale, da cui emerge che nel 2008 le Province abruzzesi hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%), nel 2009 del 18%, nel 2011 del 26%, nel 2012 del 22%. "Palese - afferma la sentenza - e' la lesione della effettivita' del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l'assoluta discontinuita' delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento".
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