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Pubblicato il 10/07/2015 17:05

Zone franche urbane, MEF: esenzioni non tassabili per le imprese

Il Ministero delle Finanze risponde alla Camera all'interrogazione del deputato di Scelta Civica Giulio Sottanelli. "Le esenzioni derivanti dalla costituzione di zone franche urbane, non rappresentano in alcun modo un contributo tassabile per le imprese". E' quanto precisato dal ministero delle Finanze alla Camera, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Scelta Civica e capogruppo in Commissione Finanze. L'interrogazione chiedeva di chiarire come debbano essere considerate le agevolazioni legate alle zone franche urbane e se tali agevolazioni siano o meno tassabili. La questione riguarda la possibilita' che queste agevolazioni possano assumere una valenza fiscale, ad esempio come contributi in conto esercizio o in conto capitale o ancora in conto impianti. Nel corso del 2014 in alcune Regioni si e' proceduto infatti all'assegnazione delle agevolazioni per le zone franche urbane (Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia), mentre per L'Aquila l'assegnazione era gia' intervenuta nel corso del 2013. "Il parere del ministero, sentita anche l'agenzia delle Entrate, ha chiarito finalmente la situazione" spiega Sottanelli "le agevolazioni in questione, che di fatto rappresentano delle riduzioni d'imposta, non assumono rilievo ai fini della dalla determinazione del valore della produzione e del reddito, indipendentemente dalla modalita' di contabilizzazione". La risposta del Ministero ha anche evidenziato che chi usufruisce dell'agevolazione a scomputo dei versamenti contributivi dovra' tener conto che i suddetti contributi saranno deducibili per la quota che non gode dell'esonero contributivo. In sostanza, l'impresa e' tenuta a versa 1.000 euro di contributi previdenziali e gode di un agevolazione di 400, la parte di contributi che potra' dedurre dal reddito d'impresa ammontera' a 600. Tale precisazione ha lo scopo di evitare che l'impresa ottenga un duplice vantaggio sulla parte di contributi agevolata: per l'appunto l'agevolazione che consente di non versare una parte del dovuto e dall'atra l'integrale deducibilita' dal reddito d'impresa. 

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