Il Garante Privacy ha voluto precisare, nell'ambito di un ricorso presentato, che i Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le cosiddette "centrali rischi" private, contenti dati registrati inerenti eventuali ritardi nella restituzione di prestiti, devono, in qualità di dati personali, (Art. 7) essere esatti e puntualmente aggiornati. Le informazioni quindi, nel caso in cui riguardino non più di due rate successivamente pagate, non possono essere conservate per oltre un anno.
Vincenzo-Ithao De Carlo
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