"Pur prescindendo dal vantaggio acquisito in esito alla vittoria sul Savona per effetto della combine, il Teramo Calcio avrebbe comunque conservato buone possibilita' di raggiungere, sul campo, la promozione nella categoria cadetta".
Cosi' i giudici della Corte Federale d'Appello della Figc hanno giustificato la mancata retrocessione del Teramo in Serie D per la responsabilita' diretta nella combine Savona-Teramo del suo presidente, Luciano Campitelli. "Tenuto presente il principio di equita' della pena - specificano i giudici di II grado nelle motivazioni pubblicate oggi - dovendo essere la stessa adeguata e commisurata all'effettiva portata dell'illecito e dell'eventuale relativo vantaggio acquisito, si reputa giusto applicare, nel caso di specie, la sanzione della revoca dell'assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, nonche' quella dell'ammenda di euro 30.000 e della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nel campionato di competenza". Per il patron teramano, pesano diversi elementi tra cui le ammissioni dell'ex dirigente del Savona, Marco Barghigiani, che ha confermato la sua presenza in due appuntamenti a ridosso della gara e alcune accuse dell'ex tecnico del Savona, Ninni Corda. Nonostante questo, secondo i giudici il contributo di Campitelli alla combine "appare decisivo, seppure la sua condotta, in un'ottica di graduazione della sanzione, puo' essere considerata di intensita' meno grave di quella del direttore sportivo teramano", Marcello Di Giuseppe. "Per questa ragione - conclude la Corte - si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere rideterminata in riduzione".
Per Campitelli dunque e' arrivato lo sconto con il minimo edittale di 3 anni di inibizione dovuto al "minor apporto all'organizzazione e alla realizzazione della combine". La Corte si e' trovata invece in disaccordo con i giudici di primo grado sulla responsabilita' diretta del presidente del Savona, Aldo Dellepiane, sulla base di "elementi che - spiegano i giudici di II grado - necessariamente valutati in un contesto piu' ampio, non sono in grado di dimostrare sufficientemente, pur considerando il diverso standard minimo probatorio richiesto nel presente procedimento, il coinvolgimento del presidente Dellepiane nell'organizzazione della combine della gara in questione". Vince dunque la linea Chiappero-Colantuoni sull'sms di Barghigiani a Di Nicola, non piu' solo il segmentato "ho sentito il presidente, mi ha confermato la sua disponibilita'", ma con l'aggiunta "di incontrare i tuoi amici imprenditori lunedi' alle ore 09.00 nel suo ufficio. Attendo tua riposta perche' domani dovrei vederlo e cosi' posso confermare appuntamento". In conclusione, a giudizio della Corte a giudizio della Corte "difettano quei requisiti di coerenza, precisione, rispondenza che devono necessariamente caratterizzare, perche' se ne possa ammettere la relativa attendibilita', le dichiarazioni di Ninni Corda nella (sola) parte accusatoria di circostanze apprese de relato". Prossimamente il Collegio di Garanzia del Coni dovra' discutere nella legittimita' del processo a seguito dei ricorsi dei condannati. A questo punto, con il campionato ormai iniziato, difficilmente in caso di accoglimento dei ricorsi cambiera' qualcosa ai fini della collocazione nei campionati. IlTeramo si e' gia' rassegnato a giocare in Lega Pro, tuttavia un proscioglimento al Coni permetterebbe agli abruzzesi di ottenere un risarcimento in sede civile.
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