La giunta comunale dell'Aquila, su proposta dell'assessore alle Attivita' produttive Marco Fanfani, ha approvato la delibera relativa alla definizione dei criteri e degli indirizzi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.
L'installazione di impianti provvisori e' vietata su ospedali, case di cura e di riposo, edifici scolastici, parchi pubblici e in zone classificate come aree di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico o monumentale - archeologico. In ogni caso, al termine prefissato l'area deve essere ripristinata dalla societa' che gestisce l'impianto. Decorsi i termini, la mancata rimozione si configura, sulla base della delibera approvata dall'esecutivo, come installazione non legittimata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa. Lo stesso gestore, inoltre, e' tenuto a effettuare, ad impianto attivato e alla massima potenza, tramite l'Arta, un controllo in funzione, relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti. La mancata comunicazione al Comune di quest'ultimo tipo di verifica costituisce motivo di disattivazione dell'impianto. I gestori, sempre sulla base della delibera devono altresi' monitorare gli impianti attraverso un programma semestrale.
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