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Pubblicato il 17/12/2013 23:11

Stop al blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici dalla Consulta

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La Corte Costituzionale ha "bocciato", ritenendo non fondate le questioni poste, le ordinanze presentate dal Tar contro le norme che prevedono il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il pronunciamento e' legato ad una serie di ricorsi presentati al Tar da personale dell'universita' (professori ordinari, associati, ricercatori) contro provvedimenti che, in base alla norma impugnata, ma "salvata" dalla Consulta, hanno effetto solo ai fini giuridici, e non sulla retribuzione.

La decisione della Corte e' contenuta nella sentenza 310, depositata oggi, relatore il giudice Giancarlo Coraggio. La Consulta ha dichiarato la "manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara". La Corte ha anche dichiarato la "manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria". Infine, sono state dichiarate "non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost., dai Tribunali amministrativi regionali per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per la Lombardia e per il Piemonte, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dai Tribunali amministrativi regionali per l'Umbria e per la Puglia".

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