I parchi non possono avere il controllo della fauna selvatica poiche' questa facolta', in base all'art. 117 della Costituzione, viene demandata alle Regioni che a loro volta delegano le Province. Lo sostiene il presidente del Cospa Abruzzo (associazione che raggruppa allevatori e produttori agricoli), Dino Rossi, secondo il quale "Per quanto riguarda l'ultimo regolamento, non ancora vigente - rileva Rossi - eppure approvato nel 2001 con deliberazione dell'allora commissario straordinario, si autorizzano i contadini all'utilizzo delle gabbie di cattura per ridurre la popolazione di cinghiali". Nel ribadire che "il Parco quindi non puo' decidere ne' fare Leggi in materia di controllo della fauna selvatica", il Cospa cita anche la legge n. 157/92 art. 21 lettera Z secondo la quale "E' vietato a chiunque... produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica".
"Quindi le gabbie di cattura sono vietate" Sempre stando alla stessa legge (art. 19 comma 2) "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi - sille ancora nella normativa - le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".
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