In materia di controversie sulle comunicazioni elettroniche tra utenti e compagnie, l’Autorità garante (AgCom) ha varato un regolamento (delibera 173/07/CONS) nel quale si identifica subito cos’è il “Tentativo obbligatorio di conciliazione”.
Nella rubrica pubblicata alcune settimane fa avevamo parlato del modulo UG, il modulo necessario per avviare una richiesta di conciliazione al Corecom regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni delegato dall’AgCom.
Ma come si svolge la conciliazione?
Chi può partecipare? E’ necessario avere un avvocato?
La prima risposta a cui rispondere è quella relativa al legale. Fermo restando, ovviamente, la possibilità di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, è il caso di sottolineare subito che non è necessario.
Gli utenti (sia privati che aziende) possono presentarsi al tentativo di conciliazione da soli o assistiti da un professionista o da una associazione di consumatori oppure non presentarsi per niente delegando un’altra persona (che può essere sia il professionista a cui ci si è rivolti, sia un componente dell’associazione di consumatori o, anche, un’altra persona senza competenze specifiche).
Non solo, previa richiesta al responsabile del procedimento, le parti possono partecipare all’udienza telefonicamente o in videoconferenza (secondo precise modalità stabilite dal regolamento (delibera 173/07/Cons.).
L’udienza di conciliazione si svolge alla presenza di un conciliatore (delegato dal responsabile del procedimento) che ha la funzione di “arbitro” – non potendo utilizzare altri termini impropri. Il conciliatore deve verificare che la discussione tra le parti (utente o suo rappresentante e delegato della compagnia telefonica) sia corretta e secondo i regolamenti.
Il conciliatore invita le parti a esporre le proprie ragioni, in modo da chiarire i punti di contrasto e individuare una soluzione accettabile per entrambi.
Al termine dell’udienza si redige un verbale, che ha valore di atto esecutivo.
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