Buone notizie dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Sono stati infatti estesi i casi in cui una bolletta viene considerata anomala e “per i quali, in caso di mancata risposta al reclamo del cliente, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura”.
In sostanza l’Autorità impone alle compagnie di rispondere in modo completo e trasparente prima di procedere alla sospensione. Ecco la nuova regolamentazione in base alla delibera 17/2016/R/com : “viene aggiornata la definizione di fatturazione di importi anomali che sarà legata ai casi in cui gli importi siano superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio dell'addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas, comprendendo nuove casistiche, anche legate alle previsioni della bolletta 2.0 in materia di ricalcoli.
Pertanto le bollette anomale, oltre a quelle previste fino a oggi (per importi elevati connessi a conguagli che seguono bollette stimate o malfunzionamento dei contatori), saranno anche: le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati; le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0 (ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifica delle componenti di prezzo applicate); le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione; le bollette emesse successivamente all'attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente”.
Con le nuove regole, quindi, si ampliano i casi in cui le bollette possono considerarsi anomale. Naturalmente è sempre fondamentale fare reclamo e chiedere la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza di fronte a un importo superiore ai 50 euro. In caso di mancata o incompleta risposta il fornitore non potrà procedere alla sospensione della fornitura. Il modulo standard per il reclamo dovrà essere a disposizione direttamente sulla home page del sito internet dell'operatore che, per ridurre i tempi della pratica, per la risposta dovrà in via preferenziale utilizzare l'indirizzo e-mail se indicato nel reclamo. Se il venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico (a partire da 20 euro).
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