Niente multe a chi va con le lucciole. Lo ha stabilito la Cassazione, accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto multare dal comune di Montesilvano, nel pescarese, per essersi fermato con una lucciola. Il giudice di pace di Pescara, nel 2010, aveva convalidato la legittimita' della multa in quanto era stata violata l'ordinanza sindacale che proibiva "di fermarsi in prossimita' di esercente il meretricio sulla via pubblica". Ora la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'uomo e ha disposto un nuovo esame davanti al Tribunale di Pescara. Nel dettaglio, gli 'ermellini' fanno loro una pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto che "la disposizione citata - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalita' praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola la riserva di legge realtivamente all'art. 23 Costituzione, in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalita' amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di liberta' dei consociati".
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