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Pubblicato il 28/01/2015 10:10

Consulta, le ragioni del no al referendum sui tribunali minori

Il referendum non puo' far "rivivere" norme che "sono gia' state espunte dall'ordinamento", come quelle che prevedevano i 30 tribunali, le altrettante procure e le 220 sezioni distaccate soppresse con la riforma della geografia giudiziaria. Perche' questo strumento "ha carattere esclusivamente abrogativo e non puo' 'direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa". Cosi' la Consulta spiega perche' sono inammissibili i tre quesiti referendari sul taglio degli uffici giudiziari, proposti da cinque Regioni. 

Secondo la Consulta - che gia' un anno fa aveva bocciato un'analoga iniziativa sulla stessa riforma - non c'e' dubbio che i quesiti referendari dei consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia "mirano non alla mera demolizione di una normativa", ma a introdurre la disciplina "anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali e' richiesta l'abrogazione". E "l'impossibilita' di conseguire lo scopo", cioe' di far rivivere le vecchie norme- perche' in questo caso il referendum da abrogativo diventerebbe "surrettiziamente propositivo" ("un'ipotesi non prevista dalla Costituzione")- ha come ulteriore conseguenza che "verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati"; un fatto che determinerebbe "l'impossibilita' di una corretta espressione del voto popolare". Alla luce di tutto questo la Corte dichiara "l'inammissibilita' delle tre richieste di referendum popolare", vista "l'inidoneita' dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di far 'rivivere", in tutto o in parte , le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonche' quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti"

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