"In base a tutti tali riscontri, le consegne di denaro descritte da Angelini di cui ai capi da 34 a 38 devono ritenersi pienamente provate, sicche' vi e' prova della penale responsabilita' degli imputati per i fatti medesimi, nei limiti qui di seguito specificati". E' uno dei passaggi delle motivazioni della condanna dell'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e di altri dieci imputati, emessa dal Tribunale collegiale di Pescara nell'ambito del processo riguardante presunte tangenti nel mondo della sanita' abruzzese. L'ex governatore e' stato condannato il 22 luglio scorso a nove anni e 6 mesi. Le motivazioni, contenute in 455 pagine, sono state depositate lunedi' scorso.
Per i giudici "Appare chiaro, conclusivamente, che gli imputati operassero in base ad uno stabile accordo, che li vincolava ad agire, nell'ambito delle pubbliche funzioni rispettivamente rivestite, per agevolare l'adozione dei provvedimenti favorevoli ad Angelini, il cui contenuto era stabilito da Quarta, da Cesarone e da Masciarelli (fino al suo arresto), sotto il controllo di Del Turco, ma la cui approvazione da parte della giunta regionale o della maggioranza consiliare necessariamente passava attraverso l'iniziativa di Mazzocca, assessore competente, come tale proponente di tutte le delibere della giunta regionale, nonche' attraverso l'opera di sistemazione tecnica di Di Stanislao, essenziale a tale disegno in quanto idonea a rivestire di rigore tecnico il contenuto dei provvedimenti e ad occultarne il carattere di favoritismo nei confronti di Angelini, ed infine attraverso l'attivita' di commissione dei consiglieri regionali Boschetti e Cesarone".
"Cesarone e Del Turco, agendo nelle loro rispettive qualita' di consigliere regionale e di presidente della giunta regionale - hanno inoltre scritto i giudici - hanno richiesto ad Angelini la dazione di ingenti somme di denaro prospettandogli, in caso avesse aderito alla richiesta, di orientare le attivita' amministrative e di iniziativa legislativa all'epoca in itinere presso la Regione, in senso favorevole all'attivita' imprenditoriale delle case di cura gestite da Angelini, avvertendolo che, a causa delle attivita' ispettive e di indagine in corso, era difficile aiutarlo, ma che erano i soli a cui poteva rivolgersi, sicche' avrebbe dovuto sostenerli economicamente".
"Gli imputati hanno agito in posizione di sostanziale parita' ed operato su un piano di interscambio contestuale tra attivita' del pubblico ufficiale e dazione di denaro". E' il passagio in cui giudici spiegano perche' il reato di concussione e' stato riqualificato in corruzione. "A tali condotte - proseguono i giudici - hanno concorsualmente partecipato Del Turco Cesarone, materiali autori entrambi delle condotte di illecita proposta all'Angelini, Del Turco di ricezione del denaro, nonche' Quarta, recettore su incarico di Del Turco delle richieste di Angelini e sostenitore dell'inutilita' di accertamento delle inappropriatezze e della necessita' di immediato riordino della rete ospedaliera, quale responsabile dell'attuazione del programma della giunta regionale e segretario della presidenza e quindi portavoce della volonta' politico-amministrativa di essa".
"Le dichiarazioni di Angelini sono pienamente attendibili, in quanto in se' logiche e coerenti, precise, dettagliate, nonche' riscontrate sia da risultanze documentali sia da dichiarazioni testimoniali". E' uno dei passaggi salienti delle motivazioni della condanna dell'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e di altri dieci imputati, emessa dal Tribunale collegiale di Pescara nell'ambito del processo riguardante presunte tangenti nel mondo della sanita' abruzzese.
"Il piu' significativo riscontro dell'attendibilita' delle dichiarazioni di Angelini - si legge ancora nella sentenza - e' proprio quest'ultimo: l'accertata generale condizione di illegalita' e di favoritismo nei confronti delle case di cura del gruppo Villa Pini nella quale entrambe le amministrazioni regionali abruzzesi (la prima di centrodestra la secondo da centrosinistra, ndr) succedutesi all'epoca dei fatti, nonche' la Asl nel periodo di gestione di Conga con l'avallo politico di Aracu, hanno operato nel settore della sanita', illegalita' frutto della condotta proprio di tutti coloro a cui Angelini ha dichiarato di avere consegnato denaro o concesso altri favori, anche non costituenti di per se' reato, quali l'assunzione di lavoratori da loro raccomandati".
"Non avendo l'imputato adeguatamente giustificato la descritta sproporzione patrimoniale, deve ritenersi altamente probabile che le spese sostenute e gli acquisiti fatti dall'imputato dal 2004 in poi siano stati frutto dell'utilizzo del denaro ricevuto da Angelini". E' il passaggio saliente della motivazione della condanna a quattro anni dell'ex parlamentare del Pdl Sabatino Aracu, emessa dal Tribunale collegiale di Pescara nell'ambito del processo "sanitopoli". "Le dichiarazioni della teste Maurizio (ex moglie di Aracu, ndr) - proseguono i giudici - pur dotata di attendibilita' intrinseca assai minore in ragione degli aspri contrasti in atto con Aracu a seguito della separazione personale, chiaramente evincibili sia dalle dichiarazioni rese sia dalle citate conversazioni telefoniche, sia dai procedimenti in corso tra i due, confermano ulteriormente nelle linee generali sia le frequentazioni tra Aracu, Conga e Angelini, sia la posizione di rilievo politico di Aracu, sia l'elevatezza del tenore di vita familiare e l'entita' degli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti da Aracu nel periodo per cui si procede con utilizzo di denaro contante"
"Gli imputati hanno agito in posizione di sostanziale parita' ed operato su un piano di interscambio contestuale tra attivita' del pubblico ufficiale e dazione di denaro". E' il passagio in cui giudici spiegano perche' il reato di concussione e' stato riqualificato in corruzione. "A tali condotte - proseguono i giudici - hanno concorsualmente partecipato Del Turco Cesarone, materiali autori entrambi delle condotte di illecita proposta all'Angelini, Del Turco di ricezione del denaro, nonche' Quarta, recettore su incarico di Del Turco delle richieste di Angelini e sostenitore dell'inutilita' di accertamento delle inappropriatezze e della necessita' di immediato riordino della rete ospedaliera, quale responsabile dell'attuazione del programma della giunta regionale e segretario della presidenza e quindi portavoce della volonta' politico-amministrativa di essa".
"Ulteriore riscontro della percezione di cosi' elevate somme di denaro da parte degli imputati Del Turco, Cesarone e Quarta e' peraltro costituito dagli accertamenti patrimoniali svolti dalla polizia giudiziaria, da cui sono emerse quanto a Del Turco, acquisti immobiliari con esecuzione di operazioni bancarie irregolari, in concomitanza con la percezione del denaro per cui si procede". E' quanto sostengono ancora i giudici del Tribunale di Pescara nelle motivazioni relative alla condanna dell'ex governatore abruzzese Ottaviano Del Turco. Per quanto riguarda Cesarone e Quarta secondo i giudici e' emersa una "sproporzione tra i redditi lecitamente conseguiti ed i patrimoni personali, ingiustificabile, allo stato, se non quale provento o reimpiego della percezione del denaro per cui si procede".
Le motivazioni del Tribunale collegiale di Pescara affrontano anche la questione del risanamento della sanita' regionale. "Uno dei punti principali - e' scritto nella sentenza - del programma di governo della giunta regionale diretta da Del Turco era il risanamento della sanita' regionale, all'esito del quale sarebbe finito il 'far west' prima imperante, come il Del Turco amava ripetere". I giudici pero' evidenziano che "il far west doveva effettivamente cessare, anche se non per autonoma iniziativa dell'imputato, bensi' per obbligo di legge, conseguente ai richiamati accordi Stato Regione del marzo 2005 (e marzo 2007), e quindi preesistente all'elezione di Del Turco. Nonostante cio' l'atto con cui la nuova giunta regionale esordisce in materia di sanita' e' la delibera 831/05, che gia' del tutto contrariamente al proclama di risanamento, permise alle case di cura private di continuare tranquillamente ad erogare una quota di prestazioni inappropriate e ad operare extra budget, e cio' a vedersi remunerato l'intero budget". Nella sentenza si legge poi che "ancora qualche mese dopo, in contrasto con gli obblighi imposti dagli accordi Stato- Regione, la giunta regionale adotta la delibera 786/06, che sostanzialmente intendeva stabilizzare il sistema della cartolarizzazione attraverso la qualificazione di certezza, liquidita' ed esigibilita' di pretese creditorie soggette a controllo meramente contabile e senza controlli di merito"
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