Sul sito del Garante vengono effettuate alcune precisazioni sul rilascio dell'autorizzazione generale per università, enti di ricerca, organismi sanitari.
Il Garante privacy semplifica gli adempimenti per l'effettuazione di studi e ricerche in campo medico, biomedico e epidemiologico senza diminuire il livello di tutela per i pazienti. L'Autorità ha emanato l'autorizzazione generale (pubblicata sulla G.U. n. 85 del 26 marzo 2012) che consente a università, enti di ricerca, organismi sanitari, società scientifiche, che intendano svolgere studi e ricerche su particolari patologie e terapie o sull'efficacia di determinati farmaci, di trattare dati sanitari dei pazienti senza il loro consenso nei casi in cui non sia possibile fornire l'informativa prevista per legge.
Di questa autorizzazione beneficeranno università, enti di ricerca, organismi sanitari in genere (pubblici e privati). Lo scopo dell'autorizzazione, secondo quanto indicato dal Garante Privacy, oltre a quello di semplificare gli obblighi, è quello di fornire un quadro sistematico di regole andando a coordinare e chiarire tutte le prescrizioni già indiccate nei singoli provvedimenti di autorizzazione finora emanati.
Vincenzo-Ithao De Carlo
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