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Pubblicato il 28/03/2014 16:04

Dopo 25 anni la Provincia di Teramo vince il contenzioso con l'Università d'Annunzio

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Dopo quasi venticinque anni di contenzioso, la Provincia di Teramo ha vinto contro l'Universita' D'Annunzio che chiedeva agli enti locali gia' aderenti al Consorzio per la Libera Universita' una somma complessiva, a titolo di contributi arretrati, di circa 10 milioni di euro; due milioni e mezzo di euro erano stati richiesti alla Provincia di Teramo. Prima la Cassazione e poi la Corte d'Appello dell'Aquila (con la sentenza n.152/2014, depositata lo scorso messe di febbraio) chiudono una vicenda iniziata nel 1989, quando la D'Annunzio cito' la Provincia di Teramo, nonche' le Province di Chieti e Pescara ed i Comuni di Teramo e Pescara, per i contributi richiesti e non versati dalle amministrazioni locali aderenti al Consorzio per la Libera Universita' degli studi "Gabriele D'Annunzio", organismo costituitosi nel 1965 e poi soppresso nel 1982 con l'istituzione, per effetto della L. 590/1982, dell'omonima Universita' statale. Il Consorzio era stato formato proprio fra le Province di Pescara, Chieti e Teramo e dai Comuni capoluogo, i quali, come scritto nello Statuto, "dovevano provvedere a sostenere annualmente le spese dell'Universita' secondo riparto proporzionale risultante dallo Statuto del Consorzio". Nel 1989, l'Universita' D'Annunzio cita in giudizio gli enti locali richiedendo la complessiva somma di 8 miliardi e 415 milioni delle vecchie lire - oltre a rivalutazione, maggior danno ed interessi - per spese precedentemente sostenute dalla Libera Universita'. Ci sono voluti tre gradi di giudizio ma la Corte d'Appello, all'esito della cassazione delle precedenti statuizioni sfavorevoli agli Enti locali e del rinvio ad essa della decisione, ha rilevato che le richieste dell'Universita' sono infondate e che, quindi, devono essere respinte: cio' anche sulla scorta dei principi statuiti con la sentenza del 2009 della Corte di Cassazione, secondo cui "sono dovuti dagli enti consorziati i soli contributi delle spese di impianto della Universita' sempre che le stesse risultino da progetti, perizie e preventivi preventivamente approvati" e comunque deliberate in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. n. 590/1982. Invece i conti consuntivi di dieci anni del Consorzio vennero approvati tutti insieme con un unico atto deliberativo nel 1982 e solo successivamente alla legge di statizzazione e, altresi', non tutte le spese risultavano riconducibili a quelle rimborsabili da Statuto. Cosi' la Corte d'Appello, sulla scorta dei principi formulati al riguardo dalla Cassazione, ha "respinto tutte le domande proposte dall'Universita'" D'Annunzio nei confronti degli Enti locali gia' consorziati, fra cui la Provincia di Teramo. Una materia, comunque, "tanto nuova e complessa" da far sentenziare la compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio. 

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