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Pubblicato il 21/10/2013 23:11

False notifiche di Equitalia, la Cassazione dà ragione all'impiegato teramano

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Era stato il solo a rifiutare di partecipare, ai danni dei contribuenti, al sistema delle false notifiche degli avvisi di morosita' fiscale in voga nell'agenzia di Equitalia di Teramo e per questo un unico impiegato è stato oggetto di sanzioni disciplinari e dell'ostilita' dei colleghi nella completa indifferenza del datore di lavoro. La vicenda e' venuta a galla in Cassazione che ha bollato come "del tutto illegittima" una simile "prassi". Consistente - spiega la sentenza 23.772 depositata oggi dalla Sezione lavoro che si e' occupata del caso - "nell'accertare l'irreperibilita' dei destinatari delle notifiche attestando falsamente di essersi recato presso i contribuenti". Per questo lavoro fantasma, inoltre, l'intero corpo degli ufficiali di riscossione di Teramo - ha accertato la Corte di Appello de L'Aquila - percepiva un altrettanto "illegittimo lucro" per il compenso che veniva loro corrisposto "pur in assenza del compimento dell'attivita' notificatoria". Ad avviso della Suprema Corte, i giudici di secondo grado - contrariamente da quelli del Tribunale di Teramo che avevano ritenuto regolare questa procedura - hanno motivato "correttamente" e in modo "rispettoso dei principi giuridici" la responsabilita' di Equitalia per la violazione della "tutela delle condizioni di lavoro".

In pratica, "per non aver fatto nulla", nell'agenzia di Teramo, "per evitare che all'interno dei luoghi di lavoro si formasse tale prassi illegittima". Inoltre "era doveroso" il rifiuto dell'uomo "di adeguarsi a tali condotte illegittime", a fronte del "grave comportamento del datore di lavoro concretantesi nella falsita' delle dichiarazioni che si pretendeva dagli agenti". D'accordo con la Corte aquilana, la Cassazione ha ritenuto responsabile la societa' di riscossione "per aver omesso di adottare le precauzioni al fine di evitare o ridurre lo stato di disagio, le manifestazioni di ostilita' e l'isolamento di Pio A. determinato dal fatto che aveva manifestato il suo dissenso alla illegittima prassi". Aggiungono gli ermellini che l'integrita' psicofisica dei lavoratori deve essere tutelata anche dai datori che, come Equitalia, "sono chiamati a spiegare servizi di rilevante interesse per la collettività". Resta tuttavia sospeso il risarcimento da 200mila euro, a carico di Equitalia, per il 30% di invalidita' derivante da danno permanente che la Corte di Appello aveva liquidato al messo mobbizzato perche', secondo i supremi giudici, serve un esame piu' approfondito della documentazione medica. 

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