Un genitore "che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presente i rischi che cio' comporta" e se si verifica una caduta non puo' invocare la responsabilita' altrui per l'esistenza di una situazione di pericolo "che egli era tenuto doverosamente a calcolare". Lo sottolinea la Cassazione, dando torto - in un contenzioso con in Comune - ai genitori di un bambino che ha riportato danni permanenti al volto per la caduta da un cavallo a dondolo in un parco a Fossacesia, in Abruzzo. Il bambino, che all'epoca aveva sei anni, era scivolato battendo il volto mentre giocava sorvegliato dalla madre. I genitori avevano fatto causa al Comune puntando sul nesso tra il gioco e l'incidente. Prima il tribunale, poi la Corte d'appello dell'Aquila avevano rilevato che le giostre era state installate da poco ed erano "pienamente conformi alla normativa" in tema di sicurezza. Anzi, secondo i giudici, l'incedente era da ricondursi all'insufficiente attenzione da parte della madre del piccolo. La Cassazione - sentenza 18167 della terza sezione civile - conferma la ricostruzione dei giudizio di merito. E spiega che, a meno che non risulti provato che le giostre fossero difettose e quindi di per se' pericolose, non puo' essere invocata la responsabilita' di un terzo: l'utilizzo delle giostre - sottolinea la Corte - presuppone "una qualche vigilanza da parte degli adulti"
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