Arriva il vademecum dell'Agenzia delle Entrate in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento e di transazione fiscale. In una circolare firmata oggi, le Entrate dedicano ampio spazio alle procedure previste dalla Legge 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall'applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare: accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; liquidazione dei beni. Tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l'Iva e per le ritenute e' possibile la sola dilazione del pagamento. Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel piu' breve tempo possibile
Novita' anche sul fronte della transazione fiscale. La presentazione della domanda non costituisce un obbligo per il debitore che, nell'ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari. In questo caso, tuttavia, l'omologazione del concordato non comporta l'effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione. La circolare di oggi sottolinea inoltre che il debito tributario relativo all'Iva puo' essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate
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