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Pubblicato il 07/09/2012 12:12

Da ora la mediazione civile anche alla CNA

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Nuovo servizio dell'associazione per il territorio provinciale di Pescara

Risolvere le controversie civili commerciali utilizzando lo strumento prezioso della mediazione, ed evitando cosi' i tempi biblici della giustizia civile. Nasce un nuovo servizio della Cna di Pescara, che attraverso l'azione di Media Interpreta, l'organismo di mediazione messo a punto dalla Cna di Modena, accreditato a livello nazionale e iscritto nel Registro istituito presso il Ministro di Giustizia, puo' ora svolgere anche sul territorio provinciale un'azione per la soluzione delle controversie nate in sede civile o commerciale.

"La mediazione, ovvero l'attivita' svolta da un Mediatore abilitato, finalizzata alla risoluzione della controversia - spiega il direttore della Cna pescarese, Carmine Salce - presenta vantaggi sia dal punto di vista del risparmio economico e fiscale, che della celerita' del procedimento rispetto alle cause in Tribunale, visto che al massimo sono appena quattro i mesi di tempo per risolvere la controversia, contro i tempi decisamente piu' lunghi delle aule di giustizia. La nostra associazione, oltre alla sede, mettera' a disposizione delle parti un pool di esperti e di professionisti del settore". "Se le parti non raggiungono un accordo soddisfacente - aggiunge Massimo Renzetti, che per conto della confederazione artigiana pescarese cura il nuovo servizio - il mediatore puo' avanzare una proposta di conciliazione non vincolante, che puo' essere accettata o rifiutata. L'esito positivo della mediazione culmina con la conciliazione delle parti, formalizzata in un verbale con allegato l'accordo valevole fra le parti stesse. Il verbale con l'accordo, se omologato dal Presidente del Tribunale, acquista efficacia di titolo esecutivo".

"Nel caso in cui il giudizio civile termini con una sentenza del Giudice che abbia un contenuto coincidente con quello della proposta formulata dal mediatore - aggiunge - poi rifiutata da una delle parti del procedimento di mediazione, la parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione sara' condannata al pagamento delle spese processuali, anche nel caso in cui sia vittoriosa nel giudizio civile". Numerosi i casi che la legge prevedere per il ricorso obbligatorio alla Mediazione: tra gli altri, le controversie in materia di condominio, successioni ereditarie, patti di famiglia, diritti reali, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende,risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno da responsabilita' medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Particolare finale non irrilevante: il procedimento di mediazione, a differenza del processo civile, e' esente da bolli, tasse e diritti; il verbale di accordo e' esente da imposta di registro fino al valore di 50mila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

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