I datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d'imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti. La compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell'importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare di oggi, in cui l'Agenzia delle Entrate chiarisce come recuperare il Bonus Irpef e fornisce alcuni esempi su come compilare il modello F24 per il recupero del credito, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef.
Nel dettaglio, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potra' essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24. Inoltre il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non e' soggetto al limite annuale di 700mila euro. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non e' soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovra' utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se l'importo del credito erogato e' superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta puo' utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo del credito recuperato ai lavoratori e' superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto, utilizzando il codice tributo 1655
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