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Pubblicato il 13/08/2013 12:12

Approvato il regolamento sugli agriturismi in Abruzzo

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Febbo: punto strategico per la promozione del territorio e soprattutto delle numerose eccellenze made in Abruzzo

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Mauro Febbo, ha approvato il Regolamento di attuazione della Legge regionale n.38 del 31/07/2012 che disciplina le attivita' agrituristiche in Abruzzo. Un testo che definisce i parametri per la verifica del rapporto di connessione, le modalita' di esercizio dell'attivita' agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche, le modalita' per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attivita' agrituristica. "L'agriturismo - osserva l'assessore regionale Mauro Febbo - deve diventare un punto strategico per la promozione del territorio e soprattutto delle numerose eccellenze made in Abruzzo. In particolare l'obiettivo e' restituire all'agriturismo la sua natura originaria: quella di fondamentale strumento per la difesa e la valorizzazione dell'immenso patrimonio naturalistico ed enogastronomico abruzzese. In questo modo inoltre si pone fine alla confusione venutasi a creare con il mondo della ristorazione, definendo meglio le differenti vocazioni, con il consumatore che avra' la massima garanzia sulla qualita' e l'origine dei prodotti che gli verranno offerti".

"Con la proposta approvata dalla Giunta regionale, che dovra' passare all'esame del Consiglio - spiega Febbo - vengono definite 7 tipologie di attivita': alloggio, somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonche' da prodotti di qualita' abruzzesi, compresa la mescita di vini. A queste, che sono le sole in grado di ottenere, in modo indipendente, il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica si aggiungono: organizzazione di attivita' ricreative, culturali, ippoturistiche, sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale, trasformazione e confezionamento di prodotti, vendita dei prodotti agricoli, svolgimento del ruolo di operatore ambientale e culturale. Sono descritte le singole attivita' agrituristiche e i loro parametri tecnici, frutto della concertazione con Organizzazioni professionali e Associazioni regionale agrituristiche. L'attivita' di alloggio in strutture aziendali prevede un numero massimo di 50 posti letto. Viene introdotta una particolare forma di alloggio di tipo familiare 'Alloggio familiare' praticata nel limite massimo di dieci ospiti; il campeggio viene praticato nella misura massima di venti piazzole e 50 persone ospitate contemporaneamente. L'attivita' di ristorazione e' prevista nel limite massimo di 80 posti/tavola e non cumulabili. Viene, inoltre, introdotta la possibilita' da parte dell'azienda agrituristica di organizzare eventi, in numero massimo di 15 giornate nell'arco dell'anno, legati all'ambiente rurale, all'alimentazione tipica e alle tradizioni rurali. Per consolidare e rafforzare il legame con la produzione regionale, sono specificati i limiti di provenienza delle materie prime utilizzate come ingredienti nella preparazione dei pasti".

"Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei pasti, alimenti e bevande - prosegue l'assessore all'agricoltura - devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime: non meno del 90% deve essere di produzione aziendale e di altre aziende agricole della regione, o dal settore dell'artigianato tipico abruzzese che garantisce l'utilizzo di materie prime agricole regionali con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali (come ad esempio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG). Almeno meta' della predetta quota deve essere rappresentata da prodotti dell'azienda o ricavati da materie prime aziendali e ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne. La restante quota, massimo del 10%, puo' essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita'. Per gli operatori che svolgono esclusivamente le attivita' di ristorazione, la percentuale relativa all'origine delle materie prime aziendali e' aumentata di 10 punti percentuali. Per gli operatori che svolgono attivita' agrituristica nelle aree svantaggiate e montane la percentuale relativa alle materie prime aziendali e' diminuita di 20 punti. Si definiscono i criteri di conteggio e le modalita' per la verifica del rapporto di connessione tra le attivita' agricole e quelle agrituristiche: le giornate di lavoro agrituristiche devono essere inferiori al 50% del totale delle giornate agricole; tale rapporto sale al 60% nelle aree montane svantaggiate. Vengono definiti gli aspetti tecnici e amministrativi della vendita diretta e della promozione dei prodotti. Le modalita' previste sono: su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola di cui l'attivita' agrituristica e' complementare o in altre aree private di cui l'azienda ne abbia la disponibilita'; in forma itinerante; in forma non itinerante su aree pubbliche; in locali aperti al pubblico; su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio; con le modalita' tipiche del commercio elettronico. La Regione promuove la formazione professionale rivolta agli operatori agrituristici e la consulenza alle imprese agrituristiche (tecnica, fiscale, tributaria e finanziaria, sanitaria e sicurezza). La Regione, con atto amministrativo, definira' la procedura, i criteri e le modalita' di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione omogenei approvati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per garantire una maggiore tutela dei consumatori infine vengono regolamentati anche la vigilanza e il controllo nel settore agrituristico. Il competente Servizio della Regione - conclude Febbo - effettuera' apposite verifiche annuali al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti mentre il Comune competente e' tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attivita' agrituristiche inviando alla Regione gli esiti dei controlli effettuati".

 

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