gestionale telefonia Gestionale Telefonia
HOME » SICUREZZA INFORMATICA » INFORMATIVA E CONSENSO IN AMBITO SANITARIO PRIVATO
Pubblicato il 18/06/2012 00:12

Informativa e Consenso in ambito Sanitario Privato

Precisazione del Garante

Nell'ambito di un chiarimento fornito in merito ad informativa e consenso in ambito sanitario privato, il Garante ha ribadito le caratteristiche essenziali che i moduli di raccolta di tali informazioni devono avere con particolare riferimento a:

nell'informativa, oltre agli altri elementi "standard" previsti dall'art. 13 del Codice:
• i trattamenti di dati personali indispensabili all'erogazione della prestazione medica richiesta (comprese le attività amministrative correlate), evidenziando al riguardo che il mancato consenso dell'interessato impedirebbe di usufruire della prestazione stessa. Qualora sia prevista anche la comunicazione dei dati per il perseguimento della predetta finalità, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari;
• la natura facoltativa del conferimento dei dati personali per l'eventuale perseguimento di ulteriori finalità (es. ricerca scientifica; offerta di ulteriori servizi) rispetto alle quali il mancato consenso dell'interessato non impedisce di usufruire della prestazione sanitaria. Anche in questo caso, qualora sia prevista una comunicazione dei dati, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari;
• la facoltà per l'interessato che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) ovvero che i referti siano inviati al medico curante.

nella richiesta di consenso deve essere garantita la possibilità di esprimere una manifestazione di volontà specifica e correlata all'informativa in relazione:
• al trattamento e alla eventuale comunicazione dei dati personali indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute dell'interessato e di quelle amministrative a queste strettamente correlate;
• al trattamento e alla eventuale comunicazione dei dati per il perseguimento di specifiche e facoltative ulteriori finalità rispetto a quelle di cura della salute;
• alla facoltà che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti indicati dall'interessato medesimo) ovvero che i referti siano inviati al medico curante.

Vincenzo-Ithao De Carlo

© Riproduzione riservata

Condividi:

Articoli Correlati



Utenti connessi: 3