Il Garante Privacy ha disposto l'esonero dall'informativa per trattamenti dati per attività di propaganda elettorale con un provvedimento del 5 aprile 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.89) il 16 aprile 2012.
In particolare viene richiesto di adottare le misure "necessarie e opportune" individuate nel provvedimento generale dell'Autorità Garante del 7 settembre 2005 e viene richiamato l'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:
a) possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se:
I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;
b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;
c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.
3) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Vincenzo-Ithao De Carlo
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