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Pubblicato il 03/02/2014 23:11

Assolto per prescrizione da uxoricidio, le motivazioni del Gup

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 "Deve escludersi che Morrone covasse in animo tale azione delittuosa nei riguardi della moglie attendendo lo spunto per dar sfogo a tale istinto, dovendosi notare come era stato proprio l'imputato a far si' che la moglie tornasse in casa e tentasse di risolvere la sua condizione di tossicodipendenza, comportamento questo evidentemente incompatibile con una eventuale pervicace volonta' di omicidio". E' il motivo per cui il gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, il 7 novembre scorso ha escluso l'aggravante dei futili motivi e ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di Giulio Cesare Morrone, accusato di aver ucciso nel 1990 la moglie, Teresa Bottega, nel pescarese, al culmine di una delle tante liti che segnavano il loro rapporto. La colpevolezza di Morrone e' emersa solo nei mesi scorsi quando un testimone indiretto del fatto si e' rivolto alla squadra mobile di Pescara e ha raccontato di aver saputo dell'omicidio da un prete, che a sua volta era stato informato direttamente dall'uxoricida. Gli investigatori hanno riaperto il caso, che era stato archiviato come scomparsa volontaria, e nel corso di una confessione Morrone ha ammesso di essere l'assassino. Il gup nella motivazione ha messo in evidenza "il difficile contesto familiare", descritto anche dalla figlia della vittima e dell'imputato. "In tale contesto - scrive il gup - dunque la scomparsa di un orologio assume tutt'altro rilievo rispetto a quello rappresentato nell'imputazione. E' evidente infatti che Morrone non ha avuto tale drammatica reazione solo a causa del particolare attaccamento ad un oggetto di valore peraltro non rilevante; dietro la sparizione dell'orologio ha invece intravisto il permanere di una condizione di tossicodipendenza della moglie". Questo secondo il gup ha fatto riaffiorare alla mente di Morrone, tra le altre cose, "la frequentazione con ambienti legati all'uso di sostanze droganti preconizzare un ulteriore abbandono domestico, con gravi conseguenze non solo per se' ma soprattutto per i figli che lamentavano gia' il comportamento assente della madre". Per il giudice "tale comprensibile timore avuto da Morrone, si ritiene non disgiunto anche da un sentimento di rabbia per l'atteggiamento riottoso assunto dalla coniuge nel porre fine all'assunzione di sostanze stupefacenti, deve dunque porsi alla base del drammatico gesto realizzato dall'imputato, in capo al quale non pare dunque configurabile l'aggravante contestata, posto che le motivazioni che lo avevano portato a compiere tale efferato delitto erano legate a questioni relative all'unita' della sua famiglia ed alla serenita' dei figli, non potendo di certo costituire dunque un mero pretesto per la esplicazione di una condotta violenta". Nelle motivazioni il gup comunque evidenzia il comportamento di Morrone "non certo irreprensibile sin dalle prime fasi del menage familiare". Il gup ritiene inoltre attendibile la prima versione dei fatti fornita dall'imputato "in quanto connotata di maggiore spontaneita'". Mentre la seconda versione di Morrone per il gup e' "da ricollegare ad un intento volto a limitare i possibili effetti derivanti dalla sua azione delittuosa". Il gup evidenzia che nella versione iniziale Morrone parla di "un'azione di strangolamento", nella successiva di "caduta a terra a seguito del colpo subito in volto dal coniuge".

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