La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della legge 71/2012 della Regione Abruzzo (misure per contenere i costi della selezione del personale) che considerano in esubero i dirigenti delle aziende per il diritto allo studio universitario, presenti nei ruoli di tali enti, ai quali l'incarico non sia stato rinnovato o conferito. La Presidenza del Consiglio aveva sollevato questione di costituzionalita' sulla legge con un ricorso depositato nel marzo scorso. La Sentenza della Consulta, la n. 17, relatore il giudice Luigi Mazzella, e' stata depositata oggi. I rilievi legati all'art. 1 comma 1 della legge, che dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, sono stati giudicati inammissibili: il ricorrente riteneva la misura in contrasto con la normativa nazionale, la legge 288/2012, che fissa il termine di scadenza al 30 giugno 2013, ma le modifiche apportate nel frattempo della normativa statale hanno "prodotto un sostanziale riallineamento", si legge nella sentenza. Diversa la questione per gli altri dubbi mossi dalla Presidenza del Consiglio, che invece sono stati accolti. L'art. 2 comma 5 della legge regionale, infatti, "considera in esubero i dirigenti delle aziende per il diritto allo studio universitario, presenti nei ruoli di tali enti, ai quali l'incarico non sia stato rinnovato o conferito". In questo modo la norma "incide su un istituto, quale e' la mobilita'", che fa capo alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato) e invade una spera di competenza esclusivamente statale (art. 117 Costituzione). Per ragioni analoghe sono stati "bocciati" anche i commi 6 e 7 dello stesso articolo 2: la norma impugnata "non solo impone al funzionario di grado piu' elevato di assumere funzioni dirigenziali 'in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo ', ma gli riconosce il piu' favorevole trattamento economico corrispondente, indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto".
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