Sono stati previsti degli incentivi a sostegno dell'occupazione per i datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. È quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l'anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto interventi di formazione professionale sul posto di lavoro anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità stabilite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto, ossia entro il 19 giugno.
Le domande saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione nell'ambito dei fondi complessivamente disponibili, pari a 20milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo. Gli incentivi saranno fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Ce 1198/2006 e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
In pratica possono essere sovvenzionati l'equivalente di 8.771 nuovi rapporti di lavoro a tempo pieno per dodici mesi (20 milioni diviso 2.280 euro, cioè 190 euro per 12).
Le richieste, comunque, potranno essere fatte solo ad assunzione avvenuta, in quanto non è consentito l'invio della domanda prima della decorrenza dell'assunzione stessa. Il beneficio sarà corrisposto tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
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