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Pubblicato il 11/06/2014 13:01

Ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce sui pagamenti

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Le popolazioni dell'Abruzzo, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, non devono pagare l'imposta di registro, ne' quella ipotecaria e catastale, se acquistano un immobile sostitutivo dell'abitazione principale distrutta dal terremoto. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate. Il Dl 39/2009 - spiega l'Agenzia - aveva previsto alcuni interventi di aiuto alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2009, tra cui l'esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell'Iva) per l'acquisto di nuove abitazioni. Successivamente, il Dlgs n. 23/2011 ha disposto la soppressione di tutte le agevolazioni, a partire dal 1 gennaio 2014, relative all'imposta di registro per gli atti traslativi di immobili. La risoluzione n. 61/E delle Entrate pubblicata oggi chiarisce che l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo il 1 gennaio 2014, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.

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