Gli assenteisti sono avvisati: troppi giorni di malattia, "agganciati" al fine settimana, in coincidenza con turni di lavoro sgraditi come le notti, possono costare il posto di lavoro. Anche se non si supera il limite dei giorni di assenza consentiti per contratto. Questo perche' il datore di lavoro puo' dimostrare che quelle assenze hanno inciso sulle prestazioni e creato danni organizzativi. La Cassazione ha convalidato il licenziamento del lavoratore di un'azienda di materiale edile della provincia di Chieti, colpevole di assenze "strategiche", e che per questo aveva fornito "una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall'azienda". La corte d'appello dell'Aquila aveva, infatti, accertato - ascoltando come testimoni i colleghi - le assenze sistematiche, per "un numero esiguo di giorni", ma "reiterate", a "macchia di leopardo" e "costantemente agganciate" ai giorni di riposo. E se questo e' stato il comportamento del lavoratore, non puo' essere fatta valere l'obiezione, mossa nel ricorso, di non aver superato con le assenze il periodo di "comporto" (cioe' la somma dei giorni di malattia consentiti) per dimostrare il licenziamento premeditato, senza giusta causa. Dal punto di vista giuridico la Corte aggancia la sua decisione (sentenza n. 18678) a precedenti pronunce su licenziamenti "per scarso rendimento". La Cassazione ribadisce si' che "il datore di lavoro non puo' recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilita' dell'assenza", tuttavia in questo caso le assenze per malattia assumono rilievo per la prestazione lavorativa "inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale". Infatti, spiega la Corte, le assenze "comunicate all'ultimo momento determinavano la difficolta', proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto", con "malumori nei colleghi che dovevano provvedere" al rimpiazzo. E' vero quindi che spetta al giudice valutare se davvero c'e' stato un danno, ma il datore di lavoro puo' provare "anche mediante elementi presuntivi ed indiziari" che tutte quelle assenze hanno effettivamente recato danno all'organizzazione dell'azienda. Con l'"evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente", che e' motivo che giustifica il licenziamento.
© Riproduzione riservata
Utenti connessi: 1
Condividi: