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Pubblicato il 18/01/2013 17:05

Sentenza Grandi Rischi, depositate le motivazioni

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Il giudice Billi: "Non è a processo la scienza"

"La contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata: le affermazioni riferite alla valutazione dei rischi connessi all'attivita' sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate assolutamente approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione". E' quanto afferma il giudice del tribunale dell'Aquila Marco Billi che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui il 22 ottobre 2012 ha condannato a 6 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo e lesioni colpose i sette componenti della commissione Grandi rischi che si riuni' all'Aquila il 31 marzo 2009, a una settimana dal tragico sisma del 6 aprile che fece 309 vittime. Un documento corposo di 940 pagine che arriva a due giorni dal termine previsto per il deposito.

I condannati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi rischi, non presente in aula; Bernardo De Bernardinis, vicecapo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, allora presidente dell'Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia (Ingv), non presente in aula; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all'Universita' di Genova. In piu', Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico del Dipartimento della Protezione civile e Giulio Selvaggi, allora direttore del Centro nazionale terremoti dell'Ingv. 

Hanno una "indubbia valenza rassicurante" le affermazioni emerse nel corso della riunione della commissione Grandi rischi sui temi "della prevedibilita' dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalita' del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione" -  evidenzia nelle sue motivazioni il giudice Billi. La "migliore indicazione" sulle rassicurazioni della commissione Grandi rischi, aggiunge, "si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l'assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: 'Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa'". Billi sottolinea che "la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati ma costituisce in realta' l'effetto prodotto dalla condotta contestata". 

"All'Aquila, il 31 marzo 2009, gli imputati agirono effettivamente in qualita' di componenti della commissione Grandi rischi come contestato nel capo di imputazione"- continua ancora-. "Non e' corretto sostenere che la commissione Grandi rischi, per le questioni connesse al rischio sismico non e' strutturalmente in grado di riunirsi con dieci soggetti" come previsto dalla legge, scrive Billi rispondendo a una delle principali obiezioni mosse dalle difese dei sette imputati, e anche direttamente dall'imputato Franco Barberi, che quella del 31 marzo 2009 non fosse una riunione ufficiale della commissione. Secondo Billi, la legge di istituzione della Cgr "e' analitica e coerente poiche' stabilisce criteri di operativita' specifici che si adattano alle diverse possibili situazioni e ai diversi possibili contesti nei quali puo' essere chiamata a operare".

Quanto all'assenza di molti componenti e alla presenza di esperti esterni che formalmente non erano parte della commissione, il giudice valuta queste eccezioni come "meno pretestuose e certamente piu' ricche di contenuto argomentativo". Sposando in pieno la tesi dell'accusa, pero', Billi ricorda poi che la norma prevede che "alle riunioni, oltre ai membri nominativi, possano partecipare senza diritto di voto i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'Ingv, esperti esterni o autorita' competenti in materia di protezione civile, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno". E conclude che quella era ufficialmente una riunione della Cgr e come tale va giudicata. 

"Il presente processo non e' volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validita' sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non e' sottoposta a giudizio "la scienza" per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6.4.09", afferma. "E', dunque, pacifico - ha aggiunto - che i terremoti non si possono prevedere, in senso deterministico, perche' le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed e' altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno e' in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa". "Ma, sulla base del quadro normativo, deve dirsi che l'esposizione, seppure motivata e condivisibile, di questo dato non esaurisce il compito degli imputati: l'affermazione secondo cui il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiche', per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualita' e dalle funzioni della Commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilita'/evitabilita', su cui si basa la responsabilita' per colpa contestata nel capo di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensi' sul rischio quale giudizio di valore; al fine, come recita l'art. 5 L. 401/01, di tutelare l'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio. E proprio sulla corretta analisi del rischio - scrive sempre Billi - andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione". 

"Di fronte a una situazione di potenziale pericolo (qual era quella manifestatasi a L'Aquila con scosse continue e ripetute, culminate con quella di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 del 30.3.09, che aveva determinato la convocazione, in via d'urgenza, della Commissione Grandi Rischi) il compito degli imputati, quali membri della Commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l'ora e la magnitudo, ma era invece, piu' realisticamente, quello di procedere, in conformita' al dettato normativo, alla "previsione e prevenzione del rischio", scrive ancora il Gip del Tribunale dell'Aquila, approfondendo il capitolo su "Anasi del rischio sismico: Prevenzione e previsione".

"Se e' vero che, sul piano meramente formale, la popolazione aquilana, prima della scossa delle ore 3.32 del 6 aprile 2009, non ha avuto conoscenza testuale ne' del verbale ufficiale ne' della bozza di verbale, e' altrettanto vero che gli argomenti trattati durante la riunione e le valutazioni hanno avuto diffusione ampia e immediata" attraverso gli organi di informazione. "Dalla condotta colposa degli imputati e' derivato un inequivoco effetto rassicurante, prosegue il corposo fascicolo delle motivazioni.  "Le frasi riportate nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale, che costituiscono il segmento principale della condotta colposa contestata nell'imputazione - prosegue - dunque, diversamente da quanto sostenuto dai difensori degli imputati e del responsabile civile, possono aver inciso sui processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 aprile 2009". Appunto, hanno rassicurato. "La migliore indicazione sulle rassicurazioni della commissione Grandi Rischi, si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l'assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice 'Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa'. La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati ma costituisce in realta' l'effetto prodotto dalla condotta contestata". 

 "La Commissione di cui gli imputati fanno parte non si chiama Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione delle Calamita', ma Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Tra il concetto di previsione della calamita' (terremoto) e il concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della calamita') - spiega in sentenza il giudice Billi - vi e' dunque una sostanziale differenza: la previsione della calamita' consiste nella determinazione delle cause e degli sviluppi di un accadimento naturale (quale il terremoto) che necessita di conoscenze scientifiche attualmente non disponibili; la previsione del rischio e' invece la formulazione di un giudizio, di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile quale il terremoto". "Il compito della Commissione - aggiunge il giudice - e' dunque quello di prevedere i rischi a scopo di prevenzione. In tal senso la prevenzione del rischio e' attivita' di individuazione di quell'insieme di misure precauzionali tese a rilevare e contenere, in anticipo, quelle circostanze, che se ignorate o sottovalutate, possono (potrebbero) evolvere in gravi eventi di danno".

Sui profili di colpa dei sette membri della Commissione Grandi Rischi, il giudice - in un passaggio della sentenza - evidenzia che "non si rimprovera agli imputati l'assenza di virtu' profetiche, ma si rimprovera la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa. Il giudizio di responsabilita' si basa sulla carente valutazione degli indicatori di rischio e sulla errata informazione".

 "La valutazione del rischio, nel senso voluto dalla normativa vigente - spiega il giudice - andava ben al di la' di una semplice raccolta di dati scientifici o di una generica osservazione/esposizione di dati di tipo statistico". Secondo Billi "la 'valutazione dei rischi' connessi all'attivita' sismica in corso sul territorio aquilano in relazione ai doveri di 'previsione e prevenzione' richiedeva una complessiva analisi e la ricerca di una reciproca correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto di tutti i dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31.3.09, secondo una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ogni singolo membro della Commissione". 

Descrivendo il capitolo "sulla Commisurazione della pena", il giudice evidenzia di aver tenuto in considerazione "la gravita' del danno, che emerge con evidenza dall'apprezzabile numero di persone offese: 29 vittime decedute e 4 persone offese che hanno patito lesioni" e "il grado della colpa". "L'esame dei molteplici profili di colpa evidenziati nella condotta degli imputati - scrive il giudice - consente di sostenere che, nel caso di specie, il grado della colpa e' particolarmente elevato: la colpa degli imputati e' certamente grave".  "Ampia e netta, infatti - spiega il dottor Billi - e' risultata la divaricazione tra la condotta in concreto tenuta e la regola precauzionale applicabile. L'attivita' di previsione, prevenzione ed analisi del rischio e' stata svolta in modo superficiale, approssimativo e generico, con affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, del tutto inefficaci rispetto ai doveri normativamente imposti. La carente analisi del rischio sismico - afferma sempre il giudice - non si e' limitata alla omessa considerazione di un singolo fattore ma alla sottovalutazione di molteplici indicatori di rischio e delle correlazioni esistenti tra tali indicatori. Dalla condotta colposa degli imputati e' derivato un inequivoco effetto rassicurante. Gravi profili di colpa si ravvisano anche nell'adesione, consapevole e acritica, alla volonta' del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di fare una 'operazione mediatica' che si e' concretizzata nell'eliminazione dei filtri normativamente imposti tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana. Tale comunicazione diretta, favorita dall'autorevolezza della fonte, ha amplificato l'efficacia rassicurante del messaggio trasmesso, producendo effetti devastanti sulle abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle vittime ed incidendo profondamente sui processi motivazionali delle stesse. La gravita' del reato, desumibile dal consistente numero di vittime e di persone offese e dall'elevato grado della colpa, consente di ritenere equa, nel calcolo sanzionatorio, una pena base pari a quattro anni di reclusione". 

"La scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non e' stato evento anormale, eccezionale, atipico ne' in termini assoluti, poiche' ogni anno si verificano mediamente 120 terremoti di pari intensita'; ne' in relazione alla storia sismica di L'Aquila, che registrava nel 1349, nel 1461, nel 1703 tre eventi con intensita' pari o superiore; ne' in relazione al periodo medio di ritorno, quantificabile tra 325 e 475 anni; ne' in relazione alla classificazione sismica e alle caratteristiche sismogenetiche dell'aquilano".

Sul giudizio di prevedibilita', "cosi' formulato, calibrato sul rischio sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite e di lesioni all'integrita' fisica; e questo grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito". "Anche il giudizio di evitabilita' - ha aggiunto Billi- che puo' definirsi come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale, non va quindi posto in relazione al mancato allarme di una imminente forte scossa (cosa impossibile da poter realizzare), ma all'analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e a una carente informazione. Il giudizio di prevedibilita'/evitabilita' si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: cio' che si rimprovera agli imputati e' appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea. L'evitabilita' del danno (intesa come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) non va dunque intesa in relazione al mancato allarme (che ne' gli imputati ne' nessun altro avrebbe potuto dare poiche' la scienza non dispone attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti), ma in relazione alla inidonea valutazione del rischio e alla inidonea informazione".Secondo il giudice "nel formulare il giudizio di responsabilita' penale per colpa non deve farsi confusione tra l'impossibilita' (scientifica) di prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l'impossibilita' di prevederne il rischio: poiche' se e' vero, da un lato, che la scienza non e' in grado di prevedere i terremoti, e' altrettanto vero, dall'altro lato, che le conoscenze e i dati a disposizione degli imputati a L'Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilita' del rischio. E se, dunque, il terremoto quale fenomeno naturale non e' certo evitabile, e se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilita' del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero".

"Gli imputati - evidenzia sempre Billi - non si trovavano a L'Aquila in data 31.3.09 a titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e in tale qualita' erano stati chiamati ad assolvere alle funzioni proprie dell'organo che componevano, ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione, ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilita' di danni conseguenti agli eventi calamitosi".  

"Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi - si legge ancora nella sentenza - la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico; avendo pero' essi espresso giudizi quali componenti della Commissione Grandi Rischi, e' evidente che il parametro della loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge. Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, sulle onde sismiche, sulla distribuzione e sull'intensita' dei terremoti, sugli algoritmi di previsione, ma lo sfondo non sarebbe certo stato l'aula di un Tribunale, bensi' le aule universitarie. La legge - scrive sempre Billi - non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi e' una grande differenza tra la prevedibilita' di un terremoto e la prevedibilita' del rischio: il terremoto e' un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio e' una situazione potenziale analizzabile".

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