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Pubblicato il 24/12/2013 23:11

Zona franca urbana dell'Aquila, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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L'Agenzia Entrate scioglie i dubbi per accedere ai benefici fiscali legati alla Zona Franca Urbana dell'Aquila. Le esenzioni fiscali per piccole e micro imprese scattano a partire dai versamenti relativi all'anno di imposta 2013 e ''valgono'' per i redditi e il valore netto della produzione prodotti nel periodo d'imposta in corso al 30 luglio scorso. Rientrano nel calcolo del reddito esente solo i componenti positivi e negativi legati allo svolgimento dell'attivita' produttiva ordinaria, mentre restano fuori quelli ''straordinari''. I contribuenti possono fruire delle esenzioni fiscali e contributive, mediante riduzione dei versamenti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 39/E di oggi, con cui l'Agenzia, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Inps, detta nuove istruzioni su come applicare correttamente le esenzioni dalle imposte e gli esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti per le imprese localizzate nella zona franca urbana (Zfu) de L'Aquila. Niente imposte, spiega l'Agenzia delle Entrate, fino a 100mila euro per il reddito che deriva dallo svolgimento dell'attivita' nella zona franca per ciascun periodo d'imposta. L'esenzione e' totale per i primi 5 anni e si applica, fino a concorrenza del limite, per 14 periodi d'imposta a partire da quello in cui e' accolta la richiesta, in misura via via decrescente. L'asticella dello sconto sale ulteriormente di 5mila euro l'anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato dall'impresa che beneficia dell'agevolazione. Cio' a patto che il lavoratore risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.

Una ulteriore esenzione riguarda l'imposta regionale sulle attivita' produttive e spetta per ciascuno dei primi 5 periodi d'imposta fino al raggiungimento della soglia di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' nella Zfu. I benefici per le piccole e micro imprese si estendono anche al versante contributivo, con l'esonero dai versamenti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Cio' a condizione che si tratti di contratti a tempo indeterminato (o determinato di durata non inferiore a 12 mesi) e che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu. L'esonero dal versamento contributivo e' integrale per i primi cinque anni e via via decrescente fino al quattordicesimo anno. Cerchio rosso, poi, sul 30 luglio 2013: i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono esentare dalle imposte sui redditi e dall'Irap i redditi e il valore della produzione netta prodotti, nella zona franca urbana, nel 2013 e successivi. Di conseguenza, potranno fruire dello sconto tramite F24 telematico a partire dai versamenti relativi allo stesso periodo d'imposta. A questo proposito, la circolare chiarisce che l'F24 va presentato anche se dalle dichiarazioni 2 emerge una differenza a credito o un importo a debito inferiore all'agevolazione spettante. Stessa data ''spartiacque'' anche per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: l'esonero decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente al 30 luglio 2013 e non potra' quindi riguardare versamenti con scadenza anteriore.

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