gestionale telefonia Gestionale Telefonia
HOME » PRIMO PIANO » L'ABRUZZO VINCE LA BATTAGLIA SUI PROGETTI OBIETTIVO
Pubblicato il 23/11/2012 00:12

L'Abruzzo vince la battaglia sui progetti obiettivo

abruzzo, regione, corte costituzionale, accreditamento, progetti obiettivo

La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione. Soddisfatte le associazioni. Bollini:riconosciuti i nostri diritti grazie al lavoro del dottor Venturoni

La Corte Costituzionale dà ragione all'Abruzzo. La sentenza numero 260 ha rigettato il ricorso del Governo contro la norma approvata dalla Regione in merito ai progetti obiettivo per le strutture pubbliche e private. La Corte Costituzionale ha difatto sancito che queste strutture potranno erogare le stesse prestazioni in attesa dell'accesso all'accreditamento istituzionale.

Viene sancito nella sentenza che "Le disposizioni regionali impugnate non configurano una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis, incompatibile con l’art. 8-quater della legge n. 502 del 1992, in quanto elusivo della necessaria verifica della sussistenza dei “requisiti ulteriori” ivi previsti. Le norme oggetto del giudizio si riferiscono, invece, a prestazioni inserite in “Progetti obiettivo”, per i quali lo stesso Stato ha espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti".

Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Bollini, direttore del Centro Studi Sociali di Scerne di Pineto: "E' stato riconosciuto un diritto grazie all'impegno del dottor Lanfranco Venturoni, capogruppo del Pdl in Consiglio Regionale e di quanti lo hanno sostenuto in questa battaglia di merito su questo provvedimento, difendendolo in ogni sede. Finalmente le associazioni vedono riconosciuto un loro diritto". Venturoni dal canto suo ha annunciato anche la convocazione di una prossima conferenza stampa nella quale verranno illustrati i dettagli delle conseguenze della decisione. 

Tra l'altro nella sentenza della Corte Costituzionale si legge: "È solo in riferimento a strutture che erogano tale tipo di prestazioni che le disposizioni regionali sono intervenute a consentire una proroga al 31 dicembre 2012 dell’accreditamento provvisorio già concesso. Simile proroga, pertanto, pone solo un problema di rispetto del termine finale stabilito dalla legislazione statale: 1° gennaio 2011 per le strutture ospedaliere e ambulatoriali e 1° gennaio 2013 per le altre, come previsto dall’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, poi prorogato dalle leggi successive. La proroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarda le sole strutture che erogano servizi inseriti in “Progetti obiettivo” approvati dalla Giunta regionale e, in base alle delibere dedotte dalle Regione (senza che la Presidenza del Consiglio ricorrente abbia dedotto risultanze contrarie), tali servizi risultano essere non ospedalieri e non ambulatoriali. Per esse, pertanto, il termine di riferimento posto dal legislatore statale è quello del 1° gennaio 2013 e non è quindi scaduto", dice ancora la Corte Costituzionale che conclude questa parte della sua decisione scrivendo che "ne consegue che la legge regionale non ha violato i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di accreditamento".

Infine viene stabilito che "a prescindere da ogni considerazione sulla sufficienza e sull’adeguatezza delle motivazioni del ricorso in relazione al contrasto tra la disposizione impugnata e il Piano di rientro, deve ribadirsi che le prestazioni rientranti in “Progetti obiettivo” sono oggetto di una valutazione di priorità in sede di Conferenza Stato-Regioni e seguono un autonomo percorso anche in ordine alla ripartizione dei fondi specificamente ad esse destinati. Né risulta che le prestazioni legate a “Progetti obiettivo” siano state prese in considerazione dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario per la Regione Abruzzo. Anche quest’ultima questione di legittimità costituzionale quindi non è fondata, in quanto la legge regionale impugnata riguarda prestazioni, inserite in “Progetti obiettivo” finanziati dallo Stato separatamente e con fondi autonomi, non incidenti perciò sul disavanzo regionale e non inclusi nel piano di rientro dal disavanzo stesso che, pertanto, non può ritenersi essere stato violato".

 

© Riproduzione riservata

Condividi:

Articoli Correlati



Utenti connessi: 1