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Pubblicato il 29/05/2013 22:10

Stop ai rimborsi per i malati oncologici

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La Regione Abruzzo ha disatteso l'accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009

La Corte costituzionale ha messo la parola fine alle disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare ai cittadini affetti da patologie oncologiche e ai provvedimenti giudiziari riguardanti le Comunità montane. Con una sentenza che non lascia dubbi la suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 che prevedeva uno stanziamento di 200 mila euro. Le motivazioni ricorrerebbero nel fatto che la Regione Abruzzo ha disatteso l'accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009, stipulato in data 6 marzo 2007 e che pertanto il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro. Successivamente la Regione Abruzzo ha previsto la corresponsione di un rimborso, così come stabilito dalla legge della Regione Abruzzo 9 febbraio 2000, n. 6 (ossia Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000. Legge finanziaria regionale), ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche che necessitino di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali. Tale contrasto, a sua volta, determinerebbe la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica diretti al contenimento della spesa sanitaria. In base ai principi dettati dall'accordo per il rientro dal deficit la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare perché "in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza" (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali "in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale", come è scritto nel testo.

 

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