Un punto a favore della clinica Villa Pini e della Giunta Regionale viene dalla sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso proposto innanzi al TAR avverso la deliberazione del Commissario ad acta Gianni Chiodi per il Piano di Rientro della Regione Abruzzo del 14 luglio 2010 n. 41.
"Oggi è stata depositata l'attesa sentenza del Consiglio di Stato - si fa sapere dalla Casa di Cura, guidata adesso dall'imprenditore della sanità Nicola Petruzzi - che annulla la decisione del TAR dell'Aquila per la quale Villa Pini rischiava di vedersi negare l'accreditamento. La cliniche concorrenti di Villa Pini avevano ricorso contro l'accreditamento di Villa Pini sulla base di un cavillo legale che prevede la revoca dell'accreditamento in caso di mancato versamento di stipendi e contributi da parte di Angelini. Più di un osservatore politico, istituzionale e della società civile si è espresso in passato sull'uso distorto di questa normativa che, istituita proprio per difendere i salari dei lavoratori, rischiava paradossalmente di ritorcersi contro di loro. Una sentenza sfavorevole avrebbe infatti ridotto alla chiusura la Clinica e reso irrealizzabile la sua vendita all'asta. Il Consiglio di Stato finalmente rende giustizia ai lavoratori e agli operatori di Villa Pini, all'operato della Regione e al Fallimento. Si apre ora la strada, anche per Villa Pini, alla vendita all'asta".
Il presidente della Regione e Commissario ad acta, Gianni Chiodi, nel commentare la sentenza ha espresso 'soddisfazione per un provvedimento che salva molti posti di lavoro e, nello specifico, professionalita' estremamente specializzate, in un contesto di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo'.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento 'costituisce un'evidente cesura tra la gestione dell'impresa prima del fallimento e l'attivita' della Curatela Fallimentare.
Ancora una volta, quindi, finisce per essere ribadita la legittimita' dell'operato del Commissario. Infatti, secondo il Consiglio di Stato egli ha correttamente scisso la pregressa situazione di omessi versamenti, imputabili all'impresa fallita, da quella attuale del Curatore che ha ottenuto l'esercizio provvisorio del Giudice Fallimentare'. Ancora, 'appare evidente che la valutazione dell'interesse alla conservazione dell'offerta sanitaria non solo rientra nella competenza del Commissario ad Acta, ma, nel caso di specie, risulta chiaramente speculare alla considerazione che l'esercizio provvisorio, avendo natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa, consente di non interrompere l'attivita' assistenziale gia' erogata dalla struttura in questione'.
Infine, ad avviso del Consiglio di Stato, 'il Commissario ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato di non disperdere improvvidamente il complesso di beni aziendali, al cui recupero aveva mostrato fattivo interesse la Casa di Cura Abano Terme, dall'altro, di mantenere in esercizio una struttura sanitaria che risultava ancora idonea a soddisfare l'interesse generale all'erogazione di prestazioni sanitarie efficienti e appropriate nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale'.
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